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Assenze per malattia

Stampa  E-mail  Scritto da Administrator    Lunedì 04 Aprile 2011 20:57

 

FASCE ORARIE DI REPERIBILITÀ

In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

 

ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITÀ

Non vi è obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nei seguenti casi:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

  • infortuni sul lavoro;

  • malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;

  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;

  • dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

 

VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici rientrano nelle assenze per malattia, e quindi devono essere certificate.

Se viene richiesto un permesso breve sarà soggetto a recupero secondo CCNL;

Se si richiede permesso per documentati motivi personali si deve produrre certificazione medica;

Se si richiede malattia-visita specialistica deve essere prodotta certificazione medica.

 

CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA MEDICI IN LIBERA PROFESSIONE

Le certificazioni, rilasciate da medici in libera professione non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, saranno ritenute valide soltanto se il dipendente produrrà, unitamente all’attestazione del medico professionista, la prescrizione (impegnativa) effettuata da una struttura pubblica o dal medico convenzionato con il SSN (medico di base).

L’evidenza del rapporto di convenzione con il SSN dovrà risultare dalla certificazione rilasciata dal medico (ai sensi dell’art. 8 del DLGS n. 502/92) o dai presidi ospedalieri e ambulatoriali del SSN.

A tal fine sui moduli o sulla carta intestata si dovrà evincere l’appartenenza del soggetto che rilascia la certificazione ad una delle categorie sopraddette.

 

CERTIFICATI MEDICI ON-LINE

L’art. 69 del Decreto legislativo n. 150/2009 ("Ri forma Brunetta della Pubblica Amministrazione), ha introdotto l’art. 55 septies al D.Lvo 165/2001 prevedendo che “in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dall a struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente”.

I medici o le strutture sanitarie sono obbligati ad inviare all'Inps per via telematica gli anzidetti certificati dei dipendenti attraverso il Sistema centrale predisposto dall’INPS.

Il lavoratore ha l’obbligo:

- di fornire al medico curante o alla struttura convenzionata, l a propria tessera sanitaria da cui si desume il codice fiscale

- di fornire i dati dell’amministrazione pubblica di appartenenza

- di fornire l’indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato qualora sia diverso da quello di residenza in precedenza comunicato al datore di lavoro

- di richiedere copia cartacea del certificato o l’invio di copia dello stesso alla propria casella di posta elettronica. Nel caso in cui il medico fosse impossibilitato a fornire copia del certificato, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.

 

SOGGETTI TENUTI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA

Ai sensi dell’art. 55-septies citato, sono tenuti ad effettuare la trasmissione telematica dei certificati i seguenti soggetti:

- i medici dipendenti del SSN;

- i medici in regime di convenzione con il SSN.

Una volta completata la procedura di compilazione e di invio del certificato di malattia all’INPS, il medico rilascia al lavoratore copia cart acea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero, anche in alternativa, inoltra alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore una copia di tali documenti in formato pdf.

In caso di impossibilità da parte del me dico di provvedere alla stampa di copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica o di posta elettronica certificata del lavoratore di una copia di tali documenti in formato pdf, il medico provvede comunque a comunicare al lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato emesso.

Il certificato va rilasciato solo in seguito a visita medica e va trasmesso entro 24 ore dalla visita stessa.

In caso di indisponibilità dei servizi erogati dal SAC, il medico rilascia al lavoratore il certificato in forma cartacea.

L’INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni dì malattia relative ai certificati ricevuti. Tramite il proprio codice fiscale e il numero di p rotocollo del certificato ad esso rilasciato, il lavoratore potrà infatti accedere direttamente al sistema INPS per visualizzare il relativo attestato.

 

N.B. il paziente può riferire di essere ammalato soltanto per un giorno precedente la visita (se si ammala il sabato e si rivolge al medico di base il lunedì, il medico curante potrà coprire solo la domenica perciò sarà indispensabile munirsi di certificato rilasciato dalla guardia medica o da strutture ospedaliere).