Organo di garanzia, codice disciplinare, organi competenti, norma finale
ORGANO DI GARANZIA
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla loro emanazione ad una Commissione di garanzia composta dal Preside, da due rappresentanti dei docenti, da due rappresentanti dei genitori, da due rappresentanti degli studenti e da un rappresentante del personale ATA.
L’organo di garanzia, eletto in seno al consiglio d’istituto, decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
Sul ricorso l’organo di garanzia decide a maggioranza previa audizione delle parti interessate entro 15 giorni.
E’ fatto salvo in ogni caso il diritto ad organi superiori previsto da norme vigenti.
CODICE DISCIPLINARE
Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione peraltro non estingue la mancanza disciplinare.
La responsabilità disciplinare è personale.
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui persona. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
L'organo competente deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quella prevista dal punto 14 del presente regolamento, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.
L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a cinque giorni o ad altra sanzione corrispondente non può partecipare, nei dodici mesi successivi alla sanzione, alle visite di istruzione.
Gli studenti che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla scuola per più di sei giorni o altra sanzione corrispondente, perdono il diritto a concorrere all'assegnazione di borse di studio per l'anno scolastico in cui è avvenuta la mancanza.
Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia.
Di ogni sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia e all'insegnante coordinatore della classe di appartenenza dell'alunno.
Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno.
ORGANI COMPETENTI
L'insegnante è competente per le sanzioni di cui al punto 1 lett. a e al punto 3, 4, 5 del presente regolamento.
Il Dirigente scolastico o il docente vicario sono competenti per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.
Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola.
Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni.
Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
Le riunioni degli organi competenti sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di Istituto. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.
NORMA FINALE
Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto, anche su proposta degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti.
Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e della Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori debbono essere informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.





